Legge, sesso e consenso
I rapporti tra legge e sessualità sono piuttosto intricati, sovente anche oscuri, e riflettono le difficoltà della società nella regolamentazione del comportamento sesuale.
Nel corso dell’ultimo secolo la funzione di controllo del sesso si è trasferita dal campo giuridico a quello medico e psicologico (fermo restando il dettato religioso). Proprio per questo la normativa giuridica manifesta talora la sua arretratezza o la sua distanza dal costume. È quel che si è potuto constatare tempo fa, quando una sentenza della Corte Suprema negli USA ha ribadito la costituzionalità delle leggi contro la sodomia e la fellatio, vigenti in un buon numero di Stati.
Va notato, inoltre, che, pur in assenza di leggi specifiche che criminalizzino l’omosessualità (scomparse in alcune nazioni europee solo pochi decenni or sono), si possono riscontrare grossolane differenze nella definizione di età al di sopra della quale i rapporti omosessuali sono considerati legali. Esistono pure sperequazioni fra i vari paesi in merito all’età del consenso per i rapporti sessuali tout court e il dibattito è ovunque acceso in materia.
Districandosi tra i concetti di corruzione di minore, violenza carnale e abuso, atti di libidine violenta del recente passato, ci si trova di fronte al grave problema di riuscire a stabilire come e quando si configuri la violenza e cosa si debba intendere per “consenso”.
La severità in fatto di attenzioni o carezze si è di solito accompagnata alla tolleranza per i maltrattamenti, il che non sorprende se pensiamo che finora è stato considerato normale per i fanciulli il dolore e anormale il piacere. Grazie a un’opera di condensazione sesso e violenza sono assimilati quando è in causa un minorenne.
Da vari decenni si assiste a una costante posticipazione del raggiungimento dello stato sociale adulto e a una parallela anticipazione del conseguimento della maturità sessuale. Nel 1962 lo studioso J.W. Tanner pubblicò dati tratti da documenti di archivio, europei e americani, sull’età media del menarca (comparsa delle prime mestruazioni), mostrando come fosse progressivamente calata a partire dal 1833 e fino al 1960 al ritmo di 4 mesi ogni 10 anni (da 17 anni a meno di 13). Ciò è stato in seguito confermato da numerose ricerche concordi nel sostenere che dall’inizio del XIX secolo ai giorni nostri la pubertà è andata via via retrocedendo.
Sicché si è creato un intervallo sempre più lungo tra maggiore età dal punto di vista sessuale e maggiore età dal punto di vista socioeconomico. Quindi parlare di un ragazzo o una ragazza puberi oggi non ha lo stesso significato che aveva 50 o 100 anni fa.
Di conseguenza il criterio della pubertà, invocato come spartiacque fra adulto e non-adulto, si presta a variazioni storiche e ambientali. La pubertà non è che un punto di un percorso distribuito nell’arco di alcuni anni prima e dopo il momento di inizio delle mestruazioni e della capacità eiaculativa.
È molto problematico allora dire qualcosa di compiuto sulla sessualità dei minori. Non è più possibile chiedere ai ragazzi di rinunciare del tutto alla vita sessuale in vista del conseguimento del ruolo sociale adulto, mentre si può auspicare che entrino in possesso dei mezzi informativi e contraccettivi necessari a dilazionare l’assunzione di responsabilità genitoriali.
Del resto, sono molto cambiate le forme di legame tra individui giovani. Si è passati da un impegno di fronte alla collettività ad un impegno più personale, nel quale si è chiamati a render conto solo a se stessi e al partner.
Molte preoccupazioni relative alla sessualità minorile sembrano essere scemate con l’affermarsi del concetto di “infanzia” influenzato dalla psicoanalisi e dalla sessuologia. Tuttavia, un controllo ancora più rigido si è instaurato per le espressioni del sesso nell’infanzia, in particolare quelle passibili di coinvolgere i minori con altri minori più grandi o soggetti adulti. Ogni qualvolta si verificano contatti fisici di un minore con individui al di sopra di una certa età, tutto viene rubricato sotto la voce “violenza”, una intrusione in una zona vietata, attentato morale e sociale.
Ricordiamo che Pasolini si vide dipinto quale “mostro” sul finire degli anni Quaranta per l’accusa di corruttore di minorenni. In tutta Europa processi clamorosi hanno richiamato l’attenzione morbosa del grande pubblico e di noti intellettuali, in Francia appelli per una nuova legislazione in materia sono stati firmati da nomi illustri della cultura, sull’onda dei casi più drammatici, mentre nei paesi del Nordeuropa, specie Olanda e Danimarca, il clima sociale e le norme sono assai più liberali con alterni risultati.
Le nuove regole di tutela dell’immaturità devono tener conto dell’evoluzione culturale in atto da decenni, senza farsi prendere dal modernismo a tutti i costi. Rimane sempre il difficile scoglio del consenso. A tutt’oggi un ragazzo di 14 anni può venir sottoposto a giudizio e condannato, ma non gli è riconosciuta la capacità di discernimento in ambito sessuale, di fatto il diritto a consentire non lo riguarda.
Vengono agitati i fantasmi della prostituzione e della pornografia infantili, oppure lo spettro dei crimini di stupro, per impedire una seria riflessione su quei contatti che si realizzano senza violenza, mercanteggiamento e mercificazione. Il filosofo Michel Foucault ha fatto notare che il sistema legislativo non si propone tanto di perseguire un atto che infrange le leggi generali del pudore, quanto di proteggere dei settori di popolazione considerati particolarmente vulnerabili.
Tutto un sapere medico e psichiatrico interviene a delimitare l’ambito del lecito per evitare il pericolo di un cortocircuito fra le diverse età. Così si ammette che un minore possa desiderare un soggetto più grande, che sia consenziente e addirittura che faccia i primi passi svolgendo un ruolo di seduttore. In ogni caso, però, esiste un rischio che si pesa in termini di trauma e danni psichici permanenti.
Pertanto il minore andrebbe protetto anche da se stesso e dai propri desideri. Lo scrittore Gabriel Matzneff ha affermato: “Di tutte le iniziazioni cui sono chiamati gli adolescenti, quella sessuale sarebbe la sola a non poter essere benefica, la sola ad essere nefasta. Ma questo non mi convince!”.
Viene supposta un’estraneità assoluta fra adulto e non-adulto, il che permette di concepire un delitto anche dove non c’è vittima, mirando a definire soprattutto un tipo di criminale. Ne nasce la presunzione giuridica di corruzione o violenza a prescindere dai fatti concreti e dal clima relazionale.
A proposito dell’avvocatura in cause per atti osceni con minorenni, Jean Danet dice: “Un avvocato potrà difendere con molta facilità un teppista o un pluriomicida di donne, ma difendere qualcuno che ha sfiorato la gamba di un ragazzo per pochi secondi è un vero problema”.
Al contrario di quanto avviene nei casi di stupro, laddove i giudici partono spesso da una presunzione di consenso, nei contatti con minorenni c’è la presunzione di non consenso e non c’è modo di dimostrare il contrario o di tenerne conto. Tuttavia poiché non è ipotizzabile e concepibile che i ragazzi consentano, l’abuso trionfa e paradossalmente si estende.
La nozione giuridica di consenso è di tipo contrattuale, benché nessuno sottoscriva un contratto prima di entrare in intimità con qualcuno. Il fatto che il minore possa affermare di aver partecipato volontariamente non ha valore consensuale legalmente, benché il “con-senso” nella sfera erotica si rifaccia ad un “sentire assieme” che non può avere riscontri nel Codice Penale a qualunque età. Del resto, persino il termine “sessuale” è usato sovente impropriamente per intorbidare le acque e restare in superficie. Ogni caso è a sé e andrebbe valutato complessivamente.
Il problema sussiste, se è vero che il minore è privato non solo del diritto a consentire ma anche dei mezzi per sapere a cosa consente o non consente, visto che sono sempre gli adulti a interpretare e dettar legge. Sta di fatto che, in base a ricerche sociologiche, il 20 al 30% dei giovani ha esperienze con soggetti più grandi o adulti. Per fortuna dei diretti interessati ben pochi giungono in tribunale, perché i danni prodotti da interrogatori, visite e arsenale giudiziario sono assicurati.
Lo psichiatra Tolstrup (che ha condotto in Danimarca studi sui casi di offesa al pudore) incoraggia a darsi da fare affinché “le reazioni e le sanzioni sociali siano informate ad obiettività e senso delle proporzioni, adeguati al grado di pericolosità dell’azione, che di frequente è esiguo”.
A sua volta o psicologo olandese F. Bernard ha sottolineato che, a fronte dell’incontestabilità dei danni subiti da vittime di stupro, le cose vanno in tutt’altro modo per i delitti del costume, nei quali non è agevole e scontato accertare l’esistenza di una “vittima”.
Più che invocare punizioni esemplari andrebbe rispettata la sensibilità del minore e onorata la verità.
Mattia Morretta Fascicolo n. 69, 1987, Enciclopedia Amare , Fabbri Editori